“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Questa è la definizione che il codice civile, all’articolo 2043, dà del risarcimento del danno per fatto illecito. Un argomento che spesso è legato alla medicina-legale, il cui scopo può essere quello di fornire gli strumenti professionali, come le perizie, in grado di determinare e quantificare l’entità del danno subito dall’interessato.

Il danno può essere di due tipi, Il danno patrimoniale che è costituito dal danno emergente (la diminuzione del patrimonio del danneggiato) e dal lucro cessante (il mancato guadagno).

Esiste poi il danno non patrimoniale che il danneggiato soffre a causa della violazione di un suo diritto, che, per antonomasia, non è suscettibile di valutazione economica diretta ma soltanto equativa: ovvero solo il giudice è in grado di stabilire la somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (lo dispone, un altro articolo, l’articolo 2059 del codice civile). Un dispositivo piuttosto astratto che però la giurisprudenza, unitamente all’analisi dottrinale ha portato a sviluppare diversi tipi di danni non patrimoniali negli anni, quali: il danno morale ad esempio, ovvero il turbamento dello stato d’animo di una persona; il danno biologico, ovvero una lesione che la persona può subire a livello fisico o psichico, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo vivere quotidiano.

Infine possiamo citare il danno esistenziale, che generalmente è un danno che non permette alla persona interessata di realizzarsi come persona umana, qui entrano in gioco anche diritti tutelati dalla Costituzione che all’articolo 3 parla della rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana come compito preciso dell’ordinamento della Repubblica.

Il danno è, come suggerisce il dispositivo dell’articolo quando parla di “danno ingiusto”, contrario al diritto oppure a interessi giuridici giuridicamente tutelati.

Il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso, ovvero quando esiste un nesso di causalità fra un comportamento o un’omissione e il danno stesso. La causalità può essere materiale, cioè solo se la condotta è una condizione senza la quale l’evento non si sarebbe prodotto o giuridica, ovvero quando secondo valutazioni si stampo probabilistico e/o statistico, quel fatto è probabile che cagioni quel danno.

Infine analizziamo il dolo e la colpa che il dispositivo cita e che rappresentano nel diritto penale l’elemento soggettivo del reato. Il dolo sussiste quando c’è una concreta e precisa intenzione di commettere un reato; la colpa, invece, attiene uno “sbaglio” dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia.

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