RC auto in zone private

La Suprema Corte, a sezioni unite civili, con la sentenza 21983/21 del 30 luglio 2021, ha stabilito che l’assicurazione deve coprire il danno da uso dell’auto anche in “zone private”: dunque la responsabilità civile dei veicoli non copre solo se l’incidente avviene durante la circolazione su strade pubbliche o a queste equiparate, ma anche se succede, ad esempio, in un cortile domestico.

1. Sinistro stradale su luogo privato: la vicenda

La questione giuridica nasce dalla tragica vicenda avvenuta nel 2008 in cui rimaneva vittima un bambino di 16 mesi, investito involontariamente dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della loro abitazione. Alla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori del bimbo nei confronti della compagnia assicurativa del camper, la risposta era risultata negativa, in quanto l’incidente era accaduto mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o ad essa equiparata. Decisione confermata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.

2. Sinistro stradale su luogo privato: la normativa italiana

In Italia la responsabilità civile dei veicoli copre solo se l’incidente avviene durante la circolazione stradale su “strade pubbliche o a queste equiparate” (art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private). Nel caso di incidente verificatosi su una strada o all’interno di un parcheggio privato, dunque, è possibile agire unicamente nei confronti del responsabile del sinistro.

È indispensabile, innanzitutto, distinguere tra aree private, quali ad esempio il giardino di un’abitazione, e quelle in cui si verificano condizioni di traffico paragonabili a strade pubbliche.

Nel primo caso si tratta di aree in cui è possibile anche sostare, ma a cui non è consentito l’accesso al pubblico. Zone in cui le compagnie assicurative non sono tenute a garantire la copertura assicurativa e, in caso di incidenti, saranno i soggetti a risarcire/coprire i danni causati.

Nel secondo caso, ovvero in strade o zone equiparate alle strade pubbliche come parcheggi in cui è consentito l’accesso al pubblico ed adibiti al normale traffico veicolare, sono applicabili le norme del Codice della Strada e dell’art. 2054 del Codice Civile, oltre all’assicurazione obbligatoria. È il caso, ad esempio, dei parcheggi delle zone antistanti i garage oppure di zone nelle quali si effettuano operazioni di carico e scarico merci. Pertanto, in tutti gli spazi il cui l’accesso è aperto a un numero indistinto di persone, vengono applicate le norme sulla RC auto e sul risarcimento danni. Questo andrà corrisposto ogni volta in cui l’area privata sia di uso pubblico.

3. Sinistro stradale su luogo privato: la normativa Europea

Per la normativa europea, invece, il danno è riferito a “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“. Per la legge europea, dunque, l’assicurazione copre il danno provocato dall’uso del veicolo, a prescindere dal contesto della circolazione stradale.

Proprio nel 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel valutare un caso analogo avvenuto in Slovenia (una persona rimasta ferita in seguito a collisione con un trattore in retromarcia nel cortile di una casa colonica), ha riconosciuto il pieno diritto al risarcimento del danno, in base al principio giuridico comunitario secondo cui, ai fini dell’assicurazione RCA, rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. La giurisprudenza europea, infatti, lega l’obbligo assicurativo RC auto all’utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto, a prescindere dal tipo di accessibilità della strada su cui avvenga.

Proprio in virtù di questo precedente europeo, nel 2019 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata in causa dai legali dei genitori della piccola vittima di cui sopra, aveva scelto di non pronunciarsi, rinviando alle Sezioni Unite il compito di stabilire se la copertura RCA dovesse riferirsi anche ai sinistri avvenuti sulle strade private a uso non pubblico.

4. Sinistro stradale su luogo privato: le Sezioni Unite

Le S.U. ribadiscono come la disciplina posta dall’art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. sono imprescindibilmente connesse.  Il concetto di circolazione ex art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

L’art. 2054 cod. civ. impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilità traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Ciò fa sì che l’operatività della garanzia assicurativa non viene ancorata alla mera occasione dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata.

Quindi l’utilizzazione del veicolo rientra nell’uso conforme alla sua funzione abituale concernente l’uso quale mezzo di trasporto, a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga (area pubblica o privata).

Le S.U. hanno dunque statuito che per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Per tale motivo la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata in cui vi rientrano anche quelle ad uso privato. L’interpretazione estensiva della nozione di “circolazione” e di “aree equiparate alle strade di uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. Ass., è conforme al diritto dell’U.E.

5. Quali conseguenze comporta la sentenza delle S.U.?

La pronuncia della Suprema Corte comporta conseguenze quali:

  • La possibilità, per molti danneggiati nell’ambito di sinistri stradali in aree private, di essere risarciti dalle compagnie assicurative degli autoveicoli investitori o comunque responsabili.
  • Il possibile allineamento della normativa italiana a quella europea in tema di risarcimento danni auto, prevedendo la legittimità dell’indennizzo per i sinistri avvenuti in qualsiasi area privata.
  • Un probabile incremento dei premi assicurativi ma una migliore redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell’ottica di una più compiuta tutela delle vittime.

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

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