Con sentenza numero 5128 del 26 Febbraio 2020, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di responsabilità sanitaria. Dalla sentenza in questione si evince che: “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”.

Questa sentenza si inserisce nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza numero 577 del 2008 da cui si estrae quanto segue: “il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Viene pertanto ribadito come il rapporto tra paziente e medico, presso struttura privata, rientri nell’alveo della responsabilità contrattuale. Il danneggiato deve quindi allegare l’esistenza del nesso di causa tra la condotta medica e la causa del danno. Il sanitario e la struttura devono invece dimostrare l’assenza di inadempimenti, l’esecuzione in modo diligente della prestazione e che gli eventuali esiti sfavorevoli per il paziente trovino origine da un evento imprevisto ed imprevedibile.

La sentenza numero 5128 del 2020 ha chiarito dunque ancora una volta come sia onere del medico e/o della struttura dimostrare l’assenza di un impatto sulla salute del paziente – rispetto alle precedenti condizioni di salute – per condotte non svolte secondo i canoni dell’ars medica.

Di Niccolo Maria Sposimo

Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze con massimo dei voti e lode. Specializzato in medicina legale presso l'Università di Pisa con massimo dei voti e lode. Medico legale fiduciario per gruppo Allianz SpA e Sara Assicurazioni. Consulente medico regionale Patronato INAS-CISL Toscana. Medico di direzione di IML - Istituto Medico Legale