infortunio sul lavoro

Nel caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità per il risarcimento del danno si divide tra datore di lavoro e Inail.

Come si definisce un infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è l’incidente avvenuto durante l’attività lavorativa, determinato da causa violenta, che determina solo una incapacità lavorativa temporanea o permanente e/o un danno biologico permanente o la morte del lavoratore.

Quindi gli elementi necessari sono:

– la causa violenta: “ogni fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità”;

– il danno fisico;

– l’occasione di lavoro: è necessaria che ci sia un collegamento di causa-effetto tra l’attività lavorativa e l’infortunio che ha provocato il danno.

Nell’ambito dell’infortunio sul lavoro rientra anche quello in itinere e cioè il danno conseguenza del sinistro stradale che avviene, con mezzo proprio o con mezzi pubblici, durante il tragitto casa-lavoro, oppure il tragitto tra sedi di lavoro o il tragitto tra luogo di lavoro e luogo della pausa pranzo.

Cosa è necessario fare dopo un infortunio sul lavoro?

L’infortunato dovrà richiedere assistenza sanitaria, a seconda delle situazioni, al medico aziendale, al proprio medico curante o al pronto soccorso della struttura sanitaria più vicina.

Il medico o gli addetti del pronto soccorso, sono obbligati per legge, ad emettere e a consegnare all’infortunato un certificato medico che poi trasmetteranno anche telematicamente all’Inail, sul quale sono riportati i dati identificativi del dipendente, la diagnosi e i giorni di prognosi cioè di inabilità al lavoro.

Successivamente l’infortunato dovrà comunicare l’infortunio al datore di lavoro trasmettendo anche il certificato medico rilasciato con tutte le informazioni sullo stesso, facendo sorgere in capo al datore dei doveri. Infatti, lì dove l’infortunio non è guaribile nel termine di 3 giorni, il datore, entro 2 giorni dal ricevimento del verbale del pronto soccorso e/o certificato medico, già comunicati all’Inail, dovrà denunciare il sinistro all’INAIL. Il termine di comunicazione si riduce a 24 ore nel caso di morte o pericolo di morte derivante dall’infortunio.

Il ritardo nella comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, in capo al datore di lavoro.

Il lavoratore di cosa ha diritto?

Nel caso di infortunio superiore a 3 giorni, i primi 4 giorni di assenza da lavoro rimangono a carico del datore si lavoro con una retribuzione a scendere (il primo giorno è retribuito al 100%, dal secondo al quarto sono retribuiti al 60%).

A partire dal quinto giorno, la copertura sarà in capo all’Inail con una retribuzione pari al 60% dal 5^ al 90^ giorno che diviene del 75% dal 91^ giorno fino a guarigione.

Se l’infortunio provoca al lavoratore un danno biologico (menomazione psico-fisica) con invalidità permanente lo stesso avrà diritto anche ad una cifra proporzionata al danno così suddivisa:

– danno fino al 5% non spetta al lavoratore alcun risarcimento ulteriore;

– danno dal 6% al 15% il lavoratore avrà diritto ad un indennizzo Inail (pagamento di una somma liquidata in un’unica soluzione); 

– danno dal 16% al 100% il lavoratore avrà diritto ad una rendita vitalizia.

Tali cifre vengono calcolate attraverso specifiche tabelle Inail. 

In caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, l’INAIL versa agli aventi diritto una rendita o un contributo una tantum.

Occorre precisare che il risarcimento non è riconosciuto lì dove l’infortunio dipenda dalla condotta del lavoratore totalmente estranea alla prestazione lavorativa che gli è stata affidata o nel caso di suoi comportamenti imprevedibili o esorbitanti la sfera di responsabilità del datore di lavoro.