incidente stradale

Accade sempre più frequentemente che sul territorio italiano un sinistro coinvolga mezzi non immatricolati in Italia e assicurati presso Compagnie straniere.

Con il conflitto russo-ucraino negli ultimi mesi siamo stati chiamati ad accogliere il popolo ucraino ma questo ha comportato anche l’aumento del numero di veicoli con targa e copertura assicurativa straniere.

Cosa accade se si rimane coinvolti sul territorio italiano in un sinistro stradale in cui la responsabilità dell’accaduto è del veicolo straniero? 

1. L’Uci

La legge stabilisce, nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo immatricolato all’estero, una apposita procedura per la richiesta di risarcimento che coinvolge un apposito ente, Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), che è incaricato di gestire la procedura di liquidazione. 

Il danneggiato dovrà inviare una richiesta di risarcimento del danno a questo Ufficio che provvederà alla liquidazione a seguito di una apposita procedura tramite una Compagnia italiana appositamente incaricata della trattazione della questione.

La richiesta può essere inviata ai contatti specificati sulla pagina dell’Uci tramite il modulo messo a disposizione.

2. La procedura di risarcimento

L’ U.C.I., ricevuta la richiesta di risarcimento, provvede ad incaricare una Compagnia Assicuratrice italiana che ha il compito di occuparsi dei veicoli esteri sinistrati assicurati dalla corrispondente Compagnia estera.

La compagnia italiana incaricata provvede subito a verificare se il mezzo straniero risulta assicurato e se la polizza è operativa. Successivamente ha un termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione per formulare al danneggiato l’offerta di risarcimento o comunicargli i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta. Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso di soli danni a cose.

Una volta formulata l’offerta, il danneggiato può accettare o rifiutare l’offerta. Se c’è accettazione, la Compagnia provvede al pagamento entro 15 giorni; nel caso contrario, sempre entro lo stesso termine procederà al pagamento previsto nell’offerta medesima (la somma viene considerata come un acconto rispetto al risarcimento complessivo).

Se invece la Compagnia incaricata della gestione del sinistro accerta che il mezzo straniero non è assicurato oppure che la garanzia non è operativa si limita a restituire la pratica all’ U.C.I. e il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada.

Autore: Avv. Martina Rapone

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