Risarcimento per il terzo trasportato

Ai fini risarcitori prevale la qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato. Quindi, il Terzo trasportato che sia anche proprietario del veicolo e lo abbia affidato a soggetto sprovvisto di patente ha diritto al risarcimento integrale dei danni patiti nel sinistro stradale.

1. Il terzo trasportato

Il terzo trasportato è il soggetto che viaggia come passeggero a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che riporta lesioni, o comunque dei danni a cose di sua proprietà. Il terzo trasportato può essere anche il proprietario del veicolo, purché guidato da un altro soggetto. 

Il  Codice delle Assicurazioni Private prevede che il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. 

La Cassazione già con ordinanza n. 13738/2020 aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno del terzo trasportato anche se condotto da un soggetto non abilitato alla guida. 

In pratica il terzo trasportato che ha subito danni ha diritto sempre e comunque al risarcimento ma vediamo il caso di specie.

2. Il caso

Nel 2009 Tizio proprietario e trasportato nel proprio veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa del mezzo per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti. La particolarità sta nel fatto che Tizio, per motivi di urgenza, in quanto aveva necessità di essere accompagnato in ospedale, affidava la guida del mezzo a Caio, sprovvisto di patente.

Il tribunale di primo grado emetteva sentenza nel luglio 2015 sostenendo la tesi della compagnia assicurativa, secondo la quale la copertura assicurativa era inefficace poiché il danneggiato-proprietario del mezzo assicurato “aveva affidato consapevolmente la conduzione dell’autovettura a soggetto non idoneo alla guida”.

La Corte d’Appello, invece, con sentenza resa pubblica il 29 novembre 2019 rivoluzionava la precedente richiamando il diritto europeo, in base al quale, ai fini risarcitori prevale la qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato. Sottolineava inoltre l’irrilevanza della coincidenza tra vittima e proprietario del veicolo: “Il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato-proprietario, che abbia preso posto come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c.”. La Corte di Appello, quindi, condannava la compagnia assicurativa al risarcimento del danno non patrimoniale non ravvisando alcun concorso di colpa.

La compagnia proponeva ricorso per Cassazione affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi:

– il primo per violazione del principio del contraddittorio;

– il secondo per l’insussistenza della fattispecie di concorso di colpa di cui all’art. 1227 c.c. e, altresì, per aver affermato, in favore dell’assicurato, il diritto incondizionato all’integralità del risarcimento del danno da parte della società d’assicurazione per una fattispecie in cui, essendo stato il veicolo affidato a soggetto sprovvisto di patente e in stato di ebbrezza, detta pretesa era da escludersi in ragione delle condizioni previste nel contratto d’assicurazione.

3. La Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11246 del 06/04/2022 ritiene infondati e inammissibili i motivi.

In relazione al secondo, citando il diritto sovranazionale, sostiene il principio secondo cui “la clausola che escluda, aprioristicamente, nei confronti del danneggiato-assicurato, il diritto alla copertura assicurativa è a questi inopponibile, tenuto conto che alla legislazione nazionale è consentito non già di escludere ipso iure, bensì conformare, proporzionalmente, il quantum del diritto al risarcimento del danno, in forza della responsabilità civile” (Cass. civ. n. 13738/2020; Cass. civ. n. 1269/2018; Cass. civ. n. 19963/2013).

Ulteriore principio ha affermato: “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, e tanto, a prescindere dal rilievo per cui “l’assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure che fosse convinto che essa fosse assicurata, oppure ancora che si sia posto o non si sia posto domande a tale riguardo”.

La Cassazione conclude con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della compagnia di assicurazioni.

Autore: Avv. Martina Rapone

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