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INTRODUZIONE:

Con Sentenza 12806/2021 – VI Sezione Penale [scarica qui la sentenza], la Cassazione ha condannato per rifiuto di atti d’ufficio un medico che ha ignorato la richiesta di tre infermieri: questi ultimi avevano infatti segnalato la necessità di visitare un paziente di 87 anni ricoverato nella struttura.

RAPPORTO FRA PROFESSIONISTI SANITARI:

Esaminando la questione in generale è evidente come un medico, davanti alla richiesta di un controllo, possegga un margine decisionale sulla indifferibilità o meno della prestazione richiesta.

Questa discrezionalità di tipo tecnico, è limitata da tre fattori: le regole della scienza medica, l’eventuale presenza di specifiche discipline (si pensi a protocolli operativi) e dai limiti della ragionevolezza.

Ciò detto in linea generale, la Cassazione propone di “segnare con maggiore precisione i confini di tale ambito discrezionale. Nel caso specifico, l’elemento peculiare, ai fini di una siffatta indagine, è rappresentato dalla sollecitazione formulata al sanitario dal personale infermieristico”.

A riguardo viene specificato nella sentenza che quando l’intervento del medico sia richiesto da “figure professionali tecnicamente qualificate, quali sono gli infermieri”, la giurisprudenza è concorde nel ritenere “senza mezzi termini, che sul sanitario gravi un preciso obbligo di procedere immediatamente a visitare il paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio qualora questo non accada”.

Non esimono da tale obbligo le condizioni di salute del paziente anche non particolarmente gravi (cfr. Sentenza 14949, Sez VI, 27/11/2012), così come – ad esempio – non esime dall’obbligo il fatto che il paziente sia assistito dal personale infermieristico che pur essendo responsabile del monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente e dei parametri vitali, non può attuare arbitrariamente provvedimenti che non siano stati concordati dapprima con il medico.

Inoltre il caso oggetto della sentenza ha riguardato un paziente anziano, con sindrome respiratoria acuta in atto e quadro clinico compromesso; si legge nella sentenza: “sussisteva quindi un’oggettiva condizione di urgenza e l’atto d’ufficio richiesto all’imputato era da lui dovuto, in presenza di una richiesta rivoltagli ripetutamente e da personale provvisto di specifiche cognizioni tecniche. Proprio tale circostanza rende vana l’allegazione dell’inutilità di un’ulteriore visita”.

CONCLUSIONI:

Il messaggio fornito dalla Cassazione con la sentenza in esame [scarica qui la sentenza] è chiarissimo: il medico non può ignorare le segnalazioni del personale infermieristico in considerazione delle sue specifiche competenze tecnico-assistenziali.

Salvo non sia impegnato in una prestazione altrettanto urgente, grava quindi sul medico qualora un infermiere ne faccia richiesta, “l’obbligo di procedere immediatamente a visitare il paziente, con conseguente sussistenza del delitto di rifiuto di atti d’ufficio qualora questo non accada”.

ARTICOLO A CURA DEL DR. NICCOLO’ MARIA SPOSIMO E DELLA DR.SSA GIOVANNA MASCARO