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Come è noto[1] il dovere del medico di informare il paziente trova fondamento nelle norme costituzionali (artt. 13, 32) che tutelano l’inviolabilità della libertà personale intesa, in quest’ambito, come diritto ad autodeterminarsi nelle scelte relative alla salute.

Sulla base dei sopracitati articoli della Costituzione Italiana, nonché di quanto sancito dal Codice di Deontologia Medica, dal Comitato Nazionale di Bioetica e, naturalmente, del comportamento secondo buona fede cui sono tenute le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, è dunque necessario che il medico dia una corretta informazione al paziente sulla natura dell’intervento cui andrà a sottoporsi, sulla sua portata ed estensione dei suoi rischi, sui risultati conseguibili e – ovviamente – sulle possibili conseguenze negative.

Il dovere di informare è dunque strumentale alla protezione e alla salvaguardia dei diritti inviolabili dell’individuo oltreché a rendere l’acquisizione stessa del consenso immune da vizi.[2] Pertanto, senza la previa e completa informazione, non è possibile parlare di “consenso competente”, di “consenso illuminato”, o di “consenso consapevole” secondo le formule giuridiche di frequente richiamate dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

L’oggetto dell’informazione deve riferirsi alla “natura dell’intervento medico e chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e ai rischi di questi ultimi[3].

Proprio in relazione agli eventuali rischi legati alla procedura “l’informazione … deve comprendere tutti i rischi prevedibili anche se la loro probabilità è minima; mentre non comprende i rischi anormali, cioè quelli che possono essere ascritti al caso fortuito. È inadempiente sia il medico che non fornisca al paziente le necessarie informazioni, sia quello che le fornisca in modo insufficiente, sia quello che le fornisca in modo errato (Cassazione, Sentenza 24742 del 28 novembre 2007)”.[4] 

In una ulteriore sentenza[5] del 2016, la Cassazione ha ribadito che “non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni. Inoltre la qualità del paziente non rileva ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì sulle modalità con cui è veicolata l’informazione, ossia nel suo dispiegarsi in modo adeguato al livello culturale del paziente stesso, in forza di una comunicazione che adotti un linguaggio a lui comprensibile in ragione dello stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”.

Nella Sentenza 7248/2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che: “in tema di attività medico-chirurgica, il medico viene meno all’obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso, sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente”.

Con la sentenza numero 9179 del 13 Aprile 2018 della Cassazione sono stati descritte – con elencazione per punti – le situazioni prospettabili in merito ad un consenso informato non idoneo:

  •    “omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 – 02)”;
  •    “omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente”;
  •    “omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso”;
  •    “omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che, di conseguenza, sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all’autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse”.

In estrema sintesi, all’interno del consenso informato deve essere documentato tutto ciò che rientra nei limiti della conoscibilità al momento in cui viene spiegato al paziente il rapporto rischi/benefici del trattamento diagnostico o terapeutico proposto.


[1] Cfr Corte Costituzionale, sentenza n° 438/2008.

[2] Cfr Cass. civ., sez. III, 25/11/1994, n° 10014; Cass. civ. sez. III, 23/05/2001, n° 7027.

Cfr Bordignon, Informazione e consenso all’atto medico, RIML, 1993, 171; Spirito, Responsabilità professionale ed obbligo di informazione, DResp, 1996, 23; Introna, Consenso informato e rifiuto ragionato. L’informazione deve essere dettagliata o sommaria?, RIML, 1998, 836; Conti, Errore medico e dovere di informare il paziente, RIML, 1998,1171; Martorana, Brevi osservazione su responsabilità professionale ed obbligo di informazione, RCP, 1998, 82; Bellanova, Il dovere di informare: una nuova frontiera della responsabilità del medico?, RCP, 2000, 163; Cassano, Obbligo di informazione, relazione medico-paziente, difficoltà della prestazione e concorso di responsabilità, DResp, 2000, 154.

[3] Cass. n 364/1997 e Cass. n. 10014/1994

[4] E. Grassini, R. Pacifico, Il consenso informato – le basi, la pratica e la difesa del medico, Seed 2012.

[5] Cassazione, Sentenza 2177/2016.

Di Niccolo Maria Sposimo

Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze con massimo dei voti e lode. Specializzato in medicina legale presso l'Università di Pisa con massimo dei voti e lode. Medico legale fiduciario per gruppo Allianz SpA e Sara Assicurazioni. Consulente medico regionale Patronato INAS-CISL Toscana. Medico di direzione di IML - Istituto Medico Legale