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1. Definizione

L’infortunio è quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna in grado di produrre lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.

2. La tematica in esame

L’infezione da Covid-19 rientra o meno nella definizione di infortunio che prevedono i contratti di polizza di assicurazione infortunio, facendo dunque riferimento alla definizione su esposta?

Sul punto si è espressa la più alta dottrina medico legale e – per l’autorevolezza delle fonti – si ritiene opportuno riportare direttamente alcune delle posizioni tecniche espresse segnalando altresì, per indubbia rilevanza, quanto recentemente scritto dall’ordine dei Medici di Milano.

3. Dottrina

Il Presidente della S.I.M.L.A. Prof. Riccardo Zoia[1] ha magistralmente illustrato il presupposto di indennizzabilità come assicurazione infortunio dell’infezione concludendo che: “ontologicamente, anche nell’ambito della polizza privata contro gli infortuni, prescindendo da qualsiasi condizione o clausola speciale ovvero diversa specificazione contrattuale nonché dalla valutazione medico legale dell’indennizzabilità e della quantificazione delle sue conseguenze, l’evento infettante in sè costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso”.

Il Dott. Enrico Pedoja[2], premettendo l’evoluzione storica del concetto di infortunio, ha con chiara autorevolezza analizzato la applicabilità dei termini usati nella definizione di infortunio (causa “fortuita”, “esterna”, “violenta”) per il caso di infezione virale, scrivendo in particolare: “L’infezione virale è chiaramente fortuita, non è certamente un atto volontario entrare a contatto con persona infetta e anche qualora si volesse sostenere al riguardo un comportamento imprudente, tale ipotesi comunque nelle polizze non escluderebbe l’indennizzabilità, essendo infatti ammessi anche i comportamenti colposi. Ad esempio non è escluso dall’indennizzo affrontare imprudentemente in auto una curva a 200 all’ora.

L’infezione virale è chiaramente esterna (il virus non è una malattia degenerativa del corpo, come una arteriosclerosi coronarica che produce infarto, ma è un fattore lesivo che viene dall’esterno).

L’infezione virale è una causa violenta perché il contatto infettante con il virus non è dilatato nel tempo, ma concentrato cronologicamente. Non si tratta ad esempio dell’effetto lesivo cronico di un fattore ambientale ma necessariamente deve esistere un momento concentrato singolo in cui l’infezione viene contratta. È quindi intrinseca a questa patologia che la causa sia violenta cioè concentrata cronologicamente”.

Lo stesso Dr. Enrico Pedoja ha inoltre fornito una importante precisazione: “La necessità che l’evento deve essere chiaro non ha nessun supporto contrattuale. Il fatto che serva la denuncia circostanziata non vuol dire che l’evento, che certamente c’è stato perché non può non esserci stato, non sia indennizzabile, secondo le previsioni dell’art 1915c.c (confermato nell’Ordinanza della terza Sezione della Cassazione Civile n.24210 /2019)”.

Di parere opposto è il parere di un altro illustre medico legale, il Dott. Luigi Mastroroberto[3], che ha scritto: “ … per ammettere ad infortunio l’infezione da coronavirus, non mi pare che la pur drammatica contingenza di questa pandemia possa mutare l’interpretazione che fin da quegli anni è stata data. Peraltro … se si ammettesse oggi come infortunio un contagio da Covid-19 per il solo fatto che la virulenza soddisfa il requisito della violenza, si dovrebbe consequenzialmente ritenere tutelata in polizza infortuni qualsiasi malattia causata da una infezione virale, batterica o parassitaria, ad esempio le comuni forme influenzali, il morbillo, le polmoniti batteriche, la malaria… e via elencando) se l’intento del mercato assicurativo fosse quello di voler invece estendere la tutela offerta dalla polizza infortuni anche alle conseguenze di questa pandemia, sarebbe allora necessario creare una estensione ad hoc, specifica, che operi per queste forme morbose, ma non consenta, in seguito, di aprire la polizza a tutte le altre malattie infettive”.

In ultimo, ma solo per ordine cronologico, si ritiene necessario riportare quanto scritto dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano[4]: “l’Ordine dei Medici di Milano non intende certo prendere posizione in merito anche se, invero, dai vertici di due autorevoli espressioni nazionali Medico-Legali emergono pareri nitidamente favorevoli alla indennizzabilità … si richiama all’importante ruolo nell’ambito del tessuto sociale che svolgono, come è giusto, le Compagnie Assicuratrici. Tale ruolo, a nostro avviso, non può essere dimenticato proprio in un momento così difficile per il Paese in generale e, nello specifico, per chi è stato colpito dalle conseguenze di tale virosi.

In conclusione, per le ragioni su esposte, questo Ordine auspica l’intervento dei Ministeri in indirizzo e di ANIA per invitare le compagnie, a prescindere dall’andamento del citato dibattito dottrinario, a risolversi ad indennizzare senza remore tali sinistri”.

4. Conclusioni

Per concludere si riportano le autorevoli parole del Dott. Franco Marozzi[5]: “ci troviamo di fronte ad una controversia che appare insanabile tra le due fazioni contrapposte … Ma, allora, dico io, non è che per una volta le Compagnie potevano fare un bel gesto (del tutto simile a quello dell’INAIL) e dire: “indennizziamo questi sinistri Covid ai sensi di polizza”? Mi pare ampiamente dimostrato che perdite non ve ne sarebbero state e così, ora, noi medici legali avremmo dovuto solo pensare a valutazioni, peraltro assai difficili, considerando la questione delle preesistenze patologiche che annullano l’indennizzabilità”.


[1] R. Zoia, SARS-Co-V2 ed infortunio nell’assicurazione privata: annotazioni medico-legali, Ridare, 19/05/2020.

[2] Segretario Società Medico Legale del Triveneto, Segretario Nazionale S.I.S.M.L.A., autore del Documento Tecnico operativo SMLT- COVID Polizza infortuni, 30/06/2020

[3] Consulenza Medica Centrale UnipolSai. Fonte citata: L. Mastroroberto, Polizza Infortuni e infezione da Covid-19 nel D.L. n. 18/2020 e nella circolare INAIL n.3675/2020, Ridare, 21/04/2020

[4] Lettera del 03/09/2020 indirizzata al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, all’A.N.I.A. ed al Presidente della FNOMCeO, a firma del Dott. Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano.

[5] Membro del Consiglio direttivo S.I.M.L.A., si riporta quanto scritto dal Dott. Marozzi nella seguente fonte: https://www.aziendabanca.it/notizie/indennizzi-covid-polizze-infortuni.

Di Niccolo Maria Sposimo

Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze con massimo dei voti e lode. Specializzato in medicina legale presso l'Università di Pisa con massimo dei voti e lode. Medico legale fiduciario per gruppo Allianz SpA e Sara Assicurazioni. Consulente medico regionale Patronato INAS-CISL Toscana. Medico di direzione di IML - Istituto Medico Legale