polizze degli ospedali

La legge 8 marzo 2017, n. 24, entrata in vigore il 1° aprile, ha introdotto una rete di “copertura assicurativa obbligatoria”, a carico delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie, idonea, nelle intenzioni del legislatore, a porre rimedio alle storture del sistema arginando il perdurante ricorso alla c.d. “medicina difensiva” e garantendo il pieno ristoro dei danni cagionati ai pazienti.

Ma AmTrust leader nella RC medica vuole cedere tutte le attività europee.

1. Obbligo di assicurazione dell’ospedale

L’art. 10 comma 1 della legge Gelli stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile. La previsione dell’obbligo di copertura assicurativa era già stata prevista nel D.L. Balduzzi.

La previsione dell’obbligo di copertura assicurativa assume grande rilevanza, in quanto risponde a due esigenze fondamentali: da un lato, fornisce una sorta di protezione nei confronti dei singoli soggetti responsabili (che si tratti della struttura o del singolo medico), dall’altro configura uno strumento di sicura realizzazione del risarcimento del danno patito dai pazienti, una volta riconosciuto dal Giudice.

Obbligo assicurativo che riguarda, altresì, le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.

La copertura assicurativa riguarda la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, secondo quanto prescritto dall’art. 27 comma 1 bis del decreto legge n. 90 del 2014, secondo il quale “a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’assicurazione riguarda i danni cagionati dal personale operante a qualsiasi titolo nella struttura.

2. Dettaglio assicurazioni

In virtù della legge Gelli, l’obbligo assicurativo grava quindi su:

  • strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private che dovranno assicurarsi per:
  • responsabilità civile verso terzi;
  • responsabilità civile verso i prestatori d’opera;
  • danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse;
  • prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina;
  • responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;
  • sanitari che svolgono la propria attività in regime libero professionale, all’esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
  • sanitari che a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private, per la sola ipotesi della colpa grave.

I contenuti del contratto di assicurazione che strutture ed esercenti la professione sanitaria devono applicare sono demandati a provvedimenti ministeriali che stabiliscono i “requisiti minimi delle polizze assicurative”, con i relativi “massimali differenziati” per “classi di rischio”, e dei “requisiti minimi di garanzia”.

Un importante aspetto è l’estensione temporale della garanzia assicurativa: l’operatività della polizza si estende infatti anche agli eventi accaduti nei 10 anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo, a patto però che siano denunciati all’assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.

3. Rc medica e AmTrust

In Italia AmTrust è leader nella RC medica. Essa ha in mano poco meno della metà del mercato italiano della responsabilità civile sanitaria, per un totale di circa 250 milioni di premi. Si parla non solo degli ospedali pubblici ma anche di strutture private.

Ad oggi AmTrust, vuole cedere tutte le attività europee. Il rischio conseguente è che alcuni ospedali potrebbero essere costretti ad autoassicurarsi, in pratica a gestire internamente i rischi legati alle richieste di risarcimento per i danni legati all’attività medica.

Autore: Dott.ssa Martina Rapone

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