Il 27 luglio 2020 la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni ha elaborato una proposta in materia di prestazioni ambulatoriali a distanza.

I motivi che hanno spinto la Commissione Salute a redigere il documento (qui allegato) riguardano la ripresa dell’attività ambulatoriale programmata che, dovendo convivere con l’andamento epidemiologico della pandemia da COVID 19, avverrà con degli inevitabili quanto importanti limiti organizzativo-strutturali, come ad esempio tutte le precauzioni che le strutture sanitarie necessariamente adottano per ridurre le potenziali occasioni di contagio.

Dunque le Regioni (assieme alle Provincie autonome di Trento e Bolzano ndr) hanno previsto, in occasione della ripresa dell’attività specialistica ambulatoriale[1], l’attivazione di servizi innovativi di telemedicina.

La telemedicina è definita “particolarmente utile” per le seguenti attività sanitarie:

  • Emergenza/urgenza: si pensi ad esempio al teleconsulto o alla trasmissione dei tracciati ECG a centri cardiologici per refertazione o secondo parere, nonché alla trasmissione dei parametri rilevanti in ambulanza alle strutture di Pronto Soccorso prima dell’arrivo del paziente.
  • Patologie rilevanti: possibile un’assistenza a distanza in numerose malattie croniche (cardiovascolari, respiratorie e psichiatriche ad esempio).
  • Diagnosi e cura: con l’attuale tecnologia è consentito allo specialista valutare la terapia, l’andamento della malattia grazie alla possibilità di muovere informazioni diagnostiche (referti, immagini, etc) anziché il paziente.
  • Monitoraggio: possibile il controllo di parametri vitali del paziente già inquadrato come a rischio, per prevenire o comunque ridurre l’insorgenza di complicazioni. Ad esempio è possibile la trasmissione e il monitoraggio di informazioni diagnostiche da parte di dispositivi impiantabili (pace maker, ICD).

Nel documento delle Regioni sono inoltre specificati i termini di:

  • Televisita: il medico interagisce a distanza con il paziente al fine di possibili prescrizioni di farmaci o cure.
  • Teleconsulto: consulenza fra medici in merito a diagnosi o indicazione terapeutica senza la presenza del paziente.
  • Telecooperazioni: assistenza fornita da un operatore sanitario all’altro; si tratta di un’attività che può essere riconducibile ad una delle due precedenti (visita multidisciplinare o teleconsulto).

Data la centrale importanza della televisita, “le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la semplificazione all’accesso alle cure condividono sull’opportunità di adottare, attraverso il presente documento, regole omogenee per l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali a distanza”.

Risultano pertanto erogabili al paziente “prestazioni ambulatoriali che non richiedono l’esame obiettivo del paziente tradizionalmente composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione) ed in presenza delle seguenti condizioni:

  • Il paziente è inserito in un percorso di follow up
  • Il paziente è inserito in un PDTA formalizzato in Azienda o a livello regionale
  • Il paziente necessita di monitoraggio, conferma, aggiustamento, o cambiamento della terapia in corso
  • Il paziente necessita di spiegazione, da parte del medico, degli esiti di esami di diagnosi o stadiazione effettuati, cui può seguire la prescrizione di eventuali approfondimenti o di una terapia
  • Ogni altro scenario dove il medico valuti la possibilità di erogare la visita in modalità televisiva

Naturalmente il servizio di telemedicina deve avvenire in ossequio alle normative in tema di privacy e richiede l’adesione del paziente o del suo tutore. Il collegamento deve avvenire in tempo reale e consentire di vedere il paziente per interagire con lui.

 Prestazioni a distanza: elementi necessari

Nella Proposta della Commissione Salute sono indicati gli elementi minimi per realizzare il servizio e questi sono: una rete di collegamento disponibile tra medico e paziente, un portale  web a cui i medici accedono con account per gestire il paziente, l’accesso al portale da notebook, tablet o smartphone, la possibilità, per i pazienti, di un semplice login per accedere al servizio con un account personale che verifichi la loro identità e accesso al servizio con rete internet e strumenti digitali a disposizione della persona. Nel caso in cui il paziente fosse impossibilitato a reperire strumenti informatici per garantire la televisita, sono valutabili accordi con enti prossimi al domicilio stesso o farmacie, hanno stabilito le Regioni in conferenza.  Risulta inoltre esplicitato che gli erogatori del servizio devono garantire il rispetto delle norme sulla privacy e sicurezza ai fini del trasferimento di video, audio, immagini e files.

Nello stesso documento, inoltre, sono indicati gli strumenti di supporto che necessariamente deve avere il personale sanitario, quali sistemi di comunicazione come sms, email con testi criptati, videochiamate e la creazione di un centro di coordinamento tecnico che gestisca le attività di telemedicina.

Responsabilità sanitaria nella televisita

Pur considerando le limitazioni dovute alla distanza dal paziente, trattandosi di atto condotto nell’esercizio della professione medica, il sanitario si deve assumere piena responsabilità professionale in merito al suo agire.

Si applicano dunque tutte le norme legislative e deontologiche nonché i documenti di indirizzo di bioetica.

Come chiaramente esplicitato nel documento, “resta infine nella responsabilità del sanitario la valutazione, al termine di una prestazione erogata a distanza, sul grado di raggiungimento degli obiettivi che la prestazione stessa si prefiggeva”. In altre parole è compito del sanitario – in caso di insufficienza del risultato[2] – programmare una prestazione sanitaria in presenza del paziente.

Limiti di applicazione dei servizi di telemedicina a domicilio

Premesso che, come indicato nel documento, “la valutazione finale degli strumenti idonei per il singolo paziente spetta al medico che ne ha la responsabilità”, viene sconsigliato – a titolo precauzionale – l’uso della telemedicina per:

  • Pazienti con patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche in atto
  • Pazienti con patologie croniche e fragilità o con disabilità che rendano imprudente la permanenza a domicilio”.

 Esito

Se da un lato vi è stata l’approvazione da parte della Commissione salute delle Regioni, si è registrata un’opposizione della FNOMCeO[3] che ha chiesto di essere coinvolta nella stesura del documento, richiamando un Protocollo d’intesa del 2018.

Si resta quindi in attesa del proseguimento di un cammino normativo affinché la telemedicina venga efficacemente regolata, per il bene dei pazienti e degli operatori sanitari. 


[1] ex art. 50, legge 326 del 24/11/2003 e s.m.i.

[2] Nel documento sono indicati i motivi che possono portare alla insufficienza del risultato: “tecnico, legato alle condizioni riscontrate del paziente o altro”.

[3] Richiamando un protocollo di intesa del 2018 fra Regioni e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la stessa FNOMCeO ha richiesto per adesso lo stop del percorso cui era avviato il documento proposto dalla Commissione Salute.

Di Niccolo Maria Sposimo

Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze con massimo dei voti e lode. Specializzato in medicina legale presso l'Università di Pisa con massimo dei voti e lode. Medico legale fiduciario per gruppo Allianz SpA e Sara Assicurazioni. Consulente medico regionale Patronato INAS-CISL Toscana. Medico di direzione di IML - Istituto Medico Legale